Il tribunale dell'Unione europea ha respinto di nuovo il ricorso presentato dalla Nord Stream 2 AG, sussidiaria di Gazprom, contro la direttiva europea che estende alcune norme del mercato interno del gas naturale ai gasdotti provenienti da Paesi terzi. La sussidiaria svizzera di Gazprom contesta la possibilità concessa agli Stati membri di derogare queste norme solo per i gasdotti completati prima della data di entrata in vigore della direttiva, vale a dire maggio 2019, da cui quindi sarebbe esclusa l'infrastruttura Nord Stream 2 per il trasporto del gas russo in Europa.
La società aveva contestato le norme già nel 2020 al Tribunale dell'Unione europea, che ha respinto tale ricorso in quanto "irricevibile". Nord Stream 2 AG ha quindi impugnato l'ordinanza alla Corte di giustizia che nel 2022 l'ha dichiarata "parzialmente ricevibile", annullando in sostanza l'ordinanza del Tribunale e rimettendo la controversia di nuovo nelle mani del Tribunale Ue, secondo cui il fatto che "non possa beneficiare di tale deroga non impedisce" a Nord Stream Ag "di sfruttare il gasdotto Nord Stream 2 in modo economicamente accettabile e di ottenere un appropriato rendimento dei suoi investimenti". Di conseguenza, considera che non ci sia stata alcuna violazione del principio della certezza del diritto o al principio della parità di trattamento con gli Stati terzi.
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